F.A.Q.

I quesiti e le risposte sotto riportate sono tratte dalle faq
pubblicate dalla Regione Piemonte e sono relative al periodo di
programmazione 2000-2006.

Non appena disponibili sul sito della Regione Piemonte verranno
pubblicate quelle relative all'attuale periodo di programmazione
2007-2013.



1) Quanto costa accedere al servizio Alessandriacreaimpresa?

2) Il servizio Alessandriacreaimpresa mi suggerisce l'idea imprenditoriale vincente?

3) Posso, attraverso il servizio
Alessandriacreaimpresa, ottenere una ricerca sul mercato di riferimento
in cui avviare l'attività?


4) Sono previsti dei contributi per le nuove imprese?

5) Come fare a predisporre il business plan?

6) Quali sono i criteri di ammissibilità al servizio alessandriacreaimpresa?

7) L'acquisizione di attività facenti capo
al coniuge o a fratelli e sorelle del futuro imprenditore rappresenta
una casistica perseguibile dal servizio alessandriacreaimpresa?

8) Quando è possibile presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti dalla Misura D3?

9) Con che modalità verranno erogati i contributi relativi alla Misura D3?

10) Un'aspirante imprenditore che,
nell'ambito del processo di elaborazione del business plan, prevede di
contare fra i membri della propria compagine sociale una persona
giuridica (società di capitali). E' ammissibile la partecipazione di una
persona giuridica alla compagine societaria? L'impresa partecipante
deve rispettare particolari requisiti?


11) Ammissibilità al contributo
forfettario a sostegno del reddito previsto dalla Linea 4 della Misura
D3 per uno dei soci lavoratori di un'impresa (S.r.l.), effettivamente
operativo nella stessa ma con contratto di lavoro dipendente per un
periodo limitato e propedeutico all'assunzione di una carica all'interno
dell'impresa?


12) I soci lavoratori di cooperativa che
vogliono creare un'attività nello stesso settore in cui opera la
cooperativa possono accedere al servizio oppure la condizione di socio
lavoratore è di fatto equiparabile allo svolgimento di attività
imprenditoriale nel settore? Occorre inoltre trattare in modo distinto
il caso del semplice socio lavoratore da quello del socio lavoratore che
ricopre anche cariche sociali, come ad esempio sindaco, amministratore o
presidente della cooperativa?


13) Un'aspirante imprenditore residente in
Piemonte che è già titolare di un'impresa con sede legale e operativa in
un altro Paese dell'Unione Europea vuole creare impresa nello stesso
settore ma con sede dell'attività in Piemonte. E' ammissibile ai servizi
previsti dalla Misura D3?


14) Ammissibilità al contributo forfettario
a sostegno del reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 per uno
dei soci lavoratori di un'impresa (S.r.l.), effettivamente operativo
nella stessa ma con contratto di lavoro dipendente per un periodo
limitato e propedeutico all'assunzione di una carica all'interno
dell'impresa.

15) Ammissibilità ai contributi di
sostegno al reddito da parte di soci di una cooperativa (costituitasi
con il supporto dei servizi previsti dalla Misura D3) che vorrebbero, a
norma della legge Biagi e in coerenza con quanto permette il nuovo
diritto societario cooperativo, inquadrare il loro ulteriore rapporto di
lavoro con la cooperativa come collaborazione a progetto.


16) Ammissibilità alla richiesta dei
contributi di sostegno al reddito previsti dalla Misura D3 da parte di
un socio di un'impresa che in fase di costituzione della società, sia
già titolare di un'altra impresa che andrà a cedere al momento
dell'avvio della nuova attività.

17) Ammissibilità al servizio previsto
dalla Misura D3 da parte di soggetti che intendano avviare un'attività
con codice Istat Ateco uguale a quello dell'impresa appena ceduta di cui
erano soci lavoratori.


18) Ammissibilità di accesso ai contributi
previsti dalla Misura D3 da parte di un gruppo di Liberi Professionisti
con partita IVA ed attività professionale in forma singola già avviata,
non iscritti alla Camera di Commercio. Tali soggetti intendono creare
una nuova impresa in forma societaria per un'attività analoga,
mantenendo inalterata la posizione pre-esistente di professionisti
individuali.


19) Ammissibilità al servizio nel caso si volesse costituire una nuova impresa mediante un "affitto di azienda.

1) Quanto costa accedere al servizio Alessandriacreaimpresa?

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Alessandriacreaimpresa è un servizio pubblico e completamente gratuito
per tutti coloro che intendono avviare una nuova impresa sul territorio
della provincia alessandrina. Il servizio è promosso dalla Provincia di
Alessandria con risorse dell'Unione europea, dello Stato e della Regione
Piemonte.

2) Il servizio Alessandriacreaimpresa mi suggerisce l'idea imprenditoriale vincente?

Il servizio Alessandriacreaimpresa non si sostituisce al ruolo del
potenziale imprenditore nell'individuazione e formulazione dell'idea
imprenditoriale, ma lo affianca nelle fasi di verifica di fattibilità e
sviluppo dell'idea stessa. La scelta di intraprendere un'attività
imprenditoriale comporta una serie di valutazioni che non possono che
essere giudicate dal diretto interessato. Ci riferiamo al grado
motivazionale, alla consapevolezza dei propri mezzi, alle competenze,
alle esperienze professionali e a tutti quegli aspetti tipicamente
soggettivi che influiscono sulla scelta di voler intraprendere una
scelta lavorativa piuttosto che un'altra.

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3) Ammissibilità soci-lavoratori di cooperativa

Avviare un'attività imprenditoriale presuppone un'attenta valutazione
degli aspetti legati al mercato di riferimento. Al fine di ridurre il
rischio di impresa nella fase critica di avvio dell'attività, sarebbe
opportuno reperire in modo dettagliato tutte quelle informazioni
indispensabili a vagliare: le possibilità di penetrazione del mercato da
parte della nuova impresa, la competitività delle aziende concorrenti,
le strategie commerciali e le politiche di prezzo da adottare. Il
servizio alessandriacreaimpresa fornisce utili informazioni sul modo in
cui impostare una ricerca di mercato e reperire le informazioni ma non
provvede direttamente alla realizzazione dell'attività per conto dei
potenziali imprenditori che dovranno, seppur supportati adeguatamente
dal servizio, svolgere per proprio conto il lavoro. Il servizio
consentirà invece di consultare presso gli Sportelli Creazione Impresa
della Provincia di Alessandria delle guide specifiche realizzate su
?imprese tipo?, per integrare, laddove possibile, le analisi di mercato
condotte dai potenziali imprenditori.
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4) Sono previsti dei contributi per le nuove imprese?

Il servizio alessandriacreaimpresa non eroga direttamente contributi e/o
finanziamenti, ma segue l'intero percorso di accompagnamento fino alla
redazione di un piano di impresa che (previa validazione da parte
dell'amministrazione provinciale) consentirà l'accesso ad alcune
specifiche tipologie di agevolazioni:
  • POR obiettivo 3, Misura D3 ,linea 4 (o in alternativa POR ob. 3, Misura D4 ? linea 2 e POR ob. 3, Misura E1 ? linea 2)

  • ? Misura 4.2.a ? Docup 2000-2006

Per un maggiore approfondimento sui servizi offerti consulta la
sezione Materiali ? Normativi alle pagine Contributi Misura D3 e Legge
4.2a.

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5) Come fare a predisporre il business plan?

Il servizio alessandriacreaimpresa supporterà il futuro imprenditore
nella redazione del business plan con servizi consulenziali e formativi
utili ad acquisire e accrescere specifiche competenze imprenditoriali.
Pertanto il servizio non si sostituirà al ruolo dell''imprenditore che
dovrà partecipare attivamente al percorso fornendo tutte le informazioni
richieste per una pianificazione reale dell'attività. Il business plan
non rappresenterà solo lo strumento utile all'ottenimento di
finanziamenti ma consentirà di prevenire le problematicità, simulare le
alternative e l'attività imprenditoriale nei tre anni successivi
all'avvio.

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6) Quali sono i criteri di ammissibilità al servizio alessandriacreaimpresa

Le azioni di sostegno per la creazione di nuove imprese della Misura D3
sono rivolte ai giovani, adulti, occupati e disoccupati in via
prioritaria, che abbiano la residenza o il domicilio in Piemonte (non
importa in quale Provincia, ma dovrà presentarsi ad uno sportello D3
della Provincia nel cui territorio intende collocare la sede
dell'impresa), persone fisiche o persone giuridiche che intendano
avviare nuove iniziative imprenditoriali con sede legale e operativa
nella Regione Piemonte. Il servizio alessandriacreaimpresa ammetterà al
percorso di accompagnamento tutti quei soggetti che propongono un
progetto imprenditoriale volto alla creazione di una nuova impresa nei
settori che non rientrano nell'elenco dei Settori Sensibili previsti per
gli Aiuti di stato (per un maggiore approfondimento consulta la sezione
Servizi alla pagina Destinatari). Non saranno invece ammessi agli
sportelli D3 i soggetti titolari o soci di imprese già operanti in
settori di attività cosi come definiti secondo la classificazione ISTAT
ATECO 2002,che intendano creare una nuova impresa nello stesso settore
di attività poichè si ravvisa la trasformazione di forma giuridica da
ditta individuale a società o da una forma di società un'altra. Allo
stesso modo sono da considerarsi esclusi coloro che richiedono di
accedere al servizio alessandriacreaimpresa per ottenere assistenza in
merito ad una attività d'impresa per la quale hanno già intrapreso
l'iter di avvio (costituzione società, apertura della partita IVA, ecc.)
anche se questo non è ancora stato completato.

7) L'acquisizione di attività facenti capo al coniuge o a
fratelli e sorelle del futuro imprenditore rappresenta una casistica
perseguibile dal servizio alessandriacreaimpresa?


Il servizio considera ammissibili i casi di trasmissione di impresa che
prevedano un ricambio generazionale solo nel settore artigianale e da
padre/madre a figlio/a.

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8) Quando è possibile presentare domanda per l'accesso ai contributi previsti dalla Misura D3?

Le imprese devono essere nate da una idea imprenditoriale sottoposta ai
servizi specialistici alessandriacreaimpresa, concretizzata in business
plan e validata dalla Provincia di Alessandria. Entro 12 mesi dalla data
di validazione del business plan dovrà essere presentata a Finpiemonte
S.p.a. la domanda di richiesta di contributo a valere sulla Linea 4
della Misura D3 del P.O.R. 2000/2006 predisposta ed inviata
telematicamente dagli Sportelli Creazione Impresa D3 della Provincia di
Alessandria. Compito del neo imprenditore sarà quello di inviare la
documentazione cartacea relativa alla domanda di contributo D3 a
Finpiemonte S.p.a. entro 3 gg. lavorativi dalla data dell'invio
telematico. Possono presentare domanda le nuove imprese insediate con
sede legale ed unità locale nella provincia di Alessandria, costituite e
regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. e che risultino già attive.

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9) Con che modalità verranno erogati i contributi relativi alla Misura D3?

Le modalità di liquidazione dei contributi a valere sulla Linea 4 della Misura D3 sono le seguenti:
  • 1. per il contributo forfettario, liquidazione del 100% dell'importo
    dovuto al termine dell'istruttoria a favore del neo-imprenditore e dei
    singoli soci lavoratori indicati nel Business plan validato dalla
    Provincia di Alessandria nella misura di Euro 464,81 mensili lordi per
    l'imprenditore (nel caso di ditta individuale) o per ciascuno dei soci
    lavoratori risultanti da atto notarile (sino ad un numero massimo di 5),
    per un periodo non superiore a 6 mesi a partire dalla data di
    validazione del business plan;

  • 2. per il contributo a fondo perduto, liquidazione del 100% dell'importo
    dovuto, previa presentazione della documentazione di spesa, con le
    modalità che verranno comunicate da Finpiemonte S.p.a. con lettera di
    ammissione. La documentazione di spesa è da inviare a Finpiemonte S.p.a.
    non oltre i 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di
    contributo D3.

Tali contributi saranno assegnati fino a concorrenza dei fondi disponibili e comunque non oltre il 31 luglio 2008.

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10) Un'aspirante imprenditore che, nell'ambito del
processo di elaborazione del business plan, prevede di contare fra i
membri della propria compagine sociale una persona giuridica (società di
capitali). E' ammissibile la partecipazione di una persona giuridica
alla compagine societaria? L'impresa partecipante deve rispettare
particolari requisiti??

In base al Complemento di Programmazione del POR Ob. 3 della Regione
Piemonte risultano come destinatari della Linea di intervento 2 i
?soggetti, inoccupati, disoccupati o occupati?. Trattasi pertanto di
persone fisiche, ove per persona fisica si intende nel nostro
ordinamento giuridico ogni singolo individuo, configurabile come
soggetto di diritto, dotato di capacità giuridica e titolare di diritti e
doveri.

L'ammissibilità di persone giuridiche, ovvero di organizzazioni
collettive considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che
le compongono ed esse stesse soggetti di diritto (associazioni
riconosciute, fondazioni, comitati riconosciuti, società di capitali e
enti pubblici), è invece limitata dalla Regione Piemonte ai soli casi
dello spin-off e della trasmissione d'impresa. In particolare nel caso
dello spin off, la nuova impresa creata a partire da
un'?organizzazione-madre? preesistente, riceve da quest'ultima misure di
sostegno attivo che possono anche configurarsi come partecipazione alla
nuova compagine societaria.

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11) Ammissibilità al contributo forfettario a sostegno
del reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 per uno dei soci
lavoratori di un'impresa (S.r.l.), effettivamente operativo nella stessa
ma con contratto di lavoro dipendente per un periodo limitato e
propedeutico all'assunzione di una carica all'interno dell'impresa.

In riferimento al quesito posto, la scelta di inquadrare uno dei soci
lavoratori della S.r.l. come dipendente della stessa, per un periodo
limitato ed ai fini dell'acquisizione al suo interno di un ruolo ben
definito, non pare possa pregiudicare la possibilità per il socio di
usufruire del sostegno al reddito previsto dalla Misura D3 Linea 4 del
POR.

La Disciplina Regionale relativa alle modalità di attuazione della Linea
4 della Misura D3 (Det. N. 340 9/05/05) non esplicita, infatti, alcun
tipo di limitazione per ciò che concerne la natura del rapporto
lavorativo del socio lavoratore con l'impresa per l'ammissione al
sostegno al reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 del POR
Piemonte FSE ob.3. 2000-2006.

Nel caso di impresa costituita da più soci, come quello in oggetto, le
uniche condizioni per l'ammissibilità dei soci lavoratori al sostegno al
reddito (per un massimo di 5 soci), sono le seguenti:
  • 1. l'impresa deve essere nata seguendo il percorso previsto dalla Misura D3 e risultare già attiva;
  • 2. i soci devono risultare tali dall'atto notarile e dal business plan validato dalla Provincia.

Nel caso specifico, la condizione temporanea, da parte di uno dei
soci, di dipendente dell'impresa non apporta alcun tipo di variazione
nella composizione societaria iniziale dell'impresa e nella condizione
stessa del socio, effettivamente operativo in azienda ma con contratto
di lavoro dipendente, non pregiudicando, dunque, la possibilità per il
socio lavoratore in questione di avere accesso al sostegno al reddito.

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12) I soci lavoratori di cooperativa che vogliono creare
un'attività nello stesso settore in cui opera la cooperativa possono
accedere al servizio oppure la condizione di socio lavoratore è di fatto
equiparabile allo svolgimento di attività imprenditoriale nel settore?
Occorre inoltre trattare in modo distinto il caso del semplice socio
lavoratore da quello del socio lavoratore che ricopre anche cariche
sociali, come ad esempio sindaco, amministratore o presidente della
cooperativa?

La Regione Piemonte ha stabilito che non possono essere ammessi ai servizi della Misura D3:

?i soggetti che essendo già imprenditori (titolari o soci), desiderino
essere ammessi alla D3 dichiarando di volere creare una nuova impresa
nello stesso settore di attività statistica in cui già stanno operando?.

Nel caso in oggetto il socio lavoratore di cooperativa ?che intenda
creare un'attività nello stesso settore in cui opera la cooperativa? non
è da ritenersi ammissibile alla Misura D3, in quanto esso risulta
equiparabile dal punto di vista civilistico ad un imprenditore.
Caratteristica peculiare della società cooperativa è infatti il metodo
democratico della gestione dell'attività imprenditoriale da parte dei
soci, che si espleta attraverso:

  • - il principio ?una testa un voto?, direttamente stabilito dall'art.
    2532 del Codice Civile, che fa prevalere, nell'organizzazione della
    società, la persona del socio rispetto all'elemento patrimoniale.
    Secondo tale principio ogni socio ha diritto nelle assemblee ad un solo
    voto, qualunque sia il valore della quota di capitale sottoscritta.
  • - Le previsioni dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 142/2001, in base al quale: ?I soci lavoratori di cooperativa:
  •  a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
    formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di
    direzione e conduzione dell'impresa;
  •  b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
    decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione
    dei processi produttivi dell'azienda;
  •  c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e
    partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle
    decisioni sulla loro destinazione.

Pertanto, relativamente al quesito in oggetto, il socio lavoratore di
cooperativa è da ritenersi assimilabile alla posizione
dell'imprenditore e pertanto non ammissibile alla D3, mentre dal punto
di vista previdenziale risulta invece equiparabile ad un lavoratore
dipendente, autonomo o parasubordinato non occasionale, a seconda del
tipo di contratto di lavoro che instaura con la cooperativa (art. 1
comma 3 legge n.142/2001).

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13) Un'aspirante imprenditore residente in Piemonte che è
già titolare di un'impresa con sede legale e operativa in un altro
Paese dell'Unione Europea vuole creare impresa nello stesso settore ma
con sede dell'attività in Piemonte. E' ammissibile ai servizi previsti
dalla Misura D3?

In base alle previsioni regolamentari dettate dalla Regione Piemonte non
sono ammessi ai servizi della Misura D3: ? i soggetti che essendo già
imprenditori (titolari o soci), desiderino essere ammessi alla D3
dichiarando di volere creare una nuova impresa nello stesso settore di
attività statistica in cui già stanno operando?.

In base a tale criterio non risulta ammissibile un'aspirante
imprenditore che stia già operando in un determinato settore, se pur
all'estero. Ciò è valido a maggior ragione se il candidato detiene la
sua residenza in Italia e pertanto anche la sua soggettività attiva e
passiva nel suddetto paese.

Si ricorda che secondo la normativa italiana sono considerate residenti
in Italia le persone fisiche che risultano iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta o che
hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed
interessi per la maggior parte dell'anno oppure che vi dimorano più di
sei mesi nel corso dell'anno. Quindi per residenza di una persona fisica
si intende il luogo nel quale il soggetto detiene:

  • - il possesso di un'abitazione permanente;
  • - la localizzazione delle relazioni personali ed economiche più strette;
  • - lo stato di soggiorno abituale;
  • - la nazionalità.

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14) Ammissibilità al contributo forfettario a sostegno
del reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 per uno dei soci
lavoratori di un'impresa (S.r.l.), effettivamente operativo nella stessa
ma con contratto di lavoro dipendente per un periodo limitato e
propedeutico all'assunzione di una carica all'interno dell'impresa.

In riferimento al quesito posto, la scelta di inquadrare uno dei soci
lavoratori della S.r.l. come dipendente della stessa, per un periodo
limitato ed ai fini dell'acquisizione al suo interno di un ruolo ben
definito, non pare possa pregiudicare la possibilità per il socio di
usufruire del sostegno al reddito previsto dalla Misura D3 Linea 4 del
POR.

La Disciplina Regionale relativa alle modalità di attuazione della Linea
4 della Misura D3 (Det. N. 340 9/05/05) non esplicita, infatti, alcun
tipo di limitazione per ciò che concerne la natura del rapporto
lavorativo del socio lavoratore con l'impresa per l'ammissione al
sostegno al reddito previsto dalla Linea 4 della Misura D3 del POR
Piemonte FSE ob.3. 2000-2006.

Nel caso di impresa costituita da più soci, come quello in oggetto,
le uniche condizioni per l'ammissibilità dei soci lavoratori al sostegno
al reddito (per un massimo di 5 soci), sono le seguenti:

  • 1. L'impresa deve essere nata seguendo il percorso previsto dalla Misura D3 e risultare già attiva;
  • 2. I soci devono risultare tali dall'atto notarile e dal business plan validato dalla Provincia.

Nel caso specifico, la condizione temporanea, da parte di uno dei
soci, di dipendente dell'impresa non apporta alcun tipo di variazione
nella composizione societaria iniziale dell'impresa e nella condizione
stessa del socio, effettivamente operativo in azienda ma con contratto
di lavoro dipendente, non pregiudicando, dunque, la possibilità per il
socio lavoratore in questione di avere accesso al sostegno al reddito.

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15) Ammissibilità ai contributi di sostegno al reddito
da parte di soci di una cooperativa (costituitasi con il supporto dei
servizi previsti dalla Misura D3) che vorrebbero, a norma della legge
Biagi e in coerenza con quanto permette il nuovo diritto societario
cooperativo, inquadrare il loro ulteriore rapporto di lavoro con la
cooperativa come collaborazione a progetto.

La scelta di inquadrare il rapporto di lavoro tra soci-lavoratori e
cooperativa come contratto a progetto non pare pregiudicare la
possibilità di usufruire, per questi ultimi, del contributo di sostegno
al reddito in base ai criteri sanciti dalla Regione Piemonte.

Infatti, la legge di riferimento n.142, del 3 aprile 2001, art.1, comma
3, definisce il socio lavoratore delle cooperative come il soggetto che
?con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di
lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con
cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali?.

La norma citata attribuisce la figura di socio lavoratore a qualsiasi
socio che con il proprio operato contribuisca al raggiungimento degli
scopi sociali indipendentemente dallo status lavorativo subordinato,
autonomo o parasubordinato non occasionale.

Relativamente a quest'ultima tipologia, l'unica rilevante per il caso
in oggetto, il riferimento legislativo è il Decreto Legislativo n.
276/2003, (così come modificato dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2004,
n.251), che norma la tipologia contrattuale definita come ?Contratto a
Progetto? (sostitutiva della precedente ?Collaborazione Coordinata e
Continuativa?). Secondo tale definizione legislativa, il rapporto di
collaborazione tra il socio lavoratore e la cooperativa dovrà essere
riconducibile a ?uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o
fasi di esso?.

D'altra parte la Disciplina Regionale (Det. N. 340 9/05/05) non
introduce alcuna limitazione riferibile alla natura del rapporto
lavorativo del socio lavoratore per l'ammissione al sostegno al reddito,
bensì un unico vincolo relativo al mantenimento della condizione di
socio-lavoratore per una durata minima di 12 mesi, successiva alla data
di costituzione della cooperativa. Viene infatti prevista una revoca
parziale (pro quota) nel caso di scioglimento anticipato del rapporto
sociale da parte di soci lavoratori per i quali è stato percepito il
sostegno al reddito.

Si ritiene dunque che tutti i soci lavoratori nel caso in oggetto
possono presentare richiesta di contributo forfettario a sostegno del
reddito sino ad un numero massimo di 5 persone.

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16) Ammissibilità alla richiesta dei contributi di
sostegno al reddito previsti dalla Misura D3 da parte di un socio di
un'impresa che in fase di costituzione della società, sia già titolare
di un'altra impresa che andrà a cedere al momento dell'avvio della nuova
attività.

Considerando che le domande di finanziamento vengono presentate dalle
nuove imprese ?insediate con sede legale ed unità locale nella Regione
Piemonte, costituite e regolarmente iscritte alla CCIAA e che risultino
già attive? (D.D. 340 del 09/05/2005), si può ritenere che valga lo
status del socio lavoratore al momento dell'avvio dell'attività
sostenuta dalla Misura D3 per determinarne l'ammissibilità al sostegno
al reddito. La richiesta dell'utente in questione può quindi
considerarsi ammissibile nel caso risultasse la cessione dell'altra
attività imprenditoriale al momento dell'avvio dell'impresa sostenuta
dalla Misura D3 del POR.

Si ricorda come tale ?contributo di sostegno all'occupazione? (Decisione
C(2002)3004 del 07/08/2002), vada inteso come supporto a quei soggetti
che avviano un'attività imprenditoriale, in seguito ai servizi offerti
dalla linea 2 della Misura D3, non possedendo altri redditi che possano
supportarli nella delicata fase di avvio della nuova impresa.

Le condizioni che il socio dovrà soddisfare per accedere al sostegno al
reddito, definito al momento della stesura del business plan dai servizi
specialistici degli sportelli D3, sono individuabili nella DGR n.
56-13839 del 2/11/2004, in base al quale il socio deve:

  • - aver partecipato al percorso per la creazione d'impresa
  • - essere iscritto all'INPS
  • - essere inserito come socio lavoratore nella stesura del business plan.

Il soddisfacimento di tali condizioni consente ai soci lavoratori di
accedere all'aiuto in questione successivamente all'avvio dell'attività
imprenditoriale validata dal business plan.

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17) Ammissibilità al servizio previsto dalla Misura D3
da parte di soggetti che intendano avviare un'attività con codice Istat
Ateco uguale a quello dell'impresa appena ceduta di cui erano soci
lavoratori.

Come riportato nella D.D. n. 935 del 23/11/2004), si ricorda che non
possono essere ammessi al servizio della Misura D3 i soggetti ?titolari o
soci di imprese già operanti in settori di attività cosi come definiti
secondo la classificazione ISTAT ATECO, che intendano creare una nuova
impresa nello stesso settore di attività poiché si ravvisa la
trasformazione di forma giuridica da ditta individuale a società o da
una forma di società un'altra?. Inoltre non sono nello stesso modo
ammissibili le ?Domande di imprese o società che rappresentano
un'estensione o continuazione di attività preesistenti, alla data di
presentazione della domanda, facenti capo all'imprenditore, ai soci e/o
agli amministratori?. Secondo tale criteri, dunque, non risulterebbero
ammissibili le domande di soggetti che intendano riavviare la stessa
attività svolta fin a poco tempo prima di rivolgersi ad uno sportello D3
per la creazione d'impresa.

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18) Ammissibilità di accesso ai contributi previsti
dalla Misura D3 da parte di un gruppo di Liberi Professionisti con
partita IVA ed attività professionale in forma singola già avviata, non
iscritti alla Camera di Commercio. Tali soggetti intendono creare una
nuova impresa in forma societaria per un'attività analoga, mantenendo
inalterata la posizione pre-esistente di professionisti individuali.

Il diritto civile italiano distingue la professione liberale, intesa
come ?esercizio professionale delle attività economiche? (art. 2062
c.c.), dall'attività d'impresa, gestita da un imprenditore che ?esercita
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni e servizi? (art. 2082 c.c.),
individuando una normativa applicabile differenziata. A livello
comunitario viene poi definita come impresa ?qualsiasi entità, a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività
economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività
artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le
società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente
un'attività economica." (Raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003 relativa alla definizione della microimprese, piccole e medie
imprese C (2003) 1422).

Nel definire l'imprenditore il legislatore italiano richiede quindi, in
aggiunta al requisito della professionalità nello svolgimento di
un'attività economica, quello ulteriore dell'organizzazione, intesa come
capacità dell'imprenditore di aggregare sistematicamente i fattori
della produzione.

In base a questa disposizione e alla luce del disposto di cui all'art.
2238 c.c., quando però l'esercizio della professione intellettuale si
inserisce in una attività economica organizzata e professionale vi è
impresa. Quindi in alcuni casi ?il professionista intellettuale assume
la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione
nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto
svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da
quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato
organizzativo ? il quale cessa di essere meramente strumentale ? e per
il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle
prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione
di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori
produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della
produzione del servizio? (art. 2238 c.c.).

Per quanto riguarda la Misura D3, occorre ricordare che la sua
finalità principale consiste nel sostenere la nascita di nuove
iniziative imprenditoriali sul territorio per favorire lo sviluppo
occupazionale. Pertanto la Misura D3 definisce come destinatari
principali le persone fisiche (?soggetti, inoccupati, disoccupati o
occupati? -CdP del POR Ob. 3 - Linea di intervento 2 della Misura D3) e
non ammette ai propri sportelli (Determina 947 del 24/11/2004) "soggetti
titolari o soci di imprese già operanti in settori di attività così
come definiti secondo la classificazione ISTAT ATECO, che intendano
creare una nuova impresa nello stesso settore di attività, poiché si
ravvisa la trasformazione di forma giuridica da ditta individuale a
società o da una forma di società ad un'altra".

Pertanto la valutazione sull'ammissibilità di liberi professionisti alla
Misura D3 parte dalla verifica dell'assenza dei requisiti propri
dell'attività imprenditoriale, ovvero dell'abitualità dell'esercizio
professionale di un'attività intellettuale autonomamente organizzata e
volta al lucro. Tale verifica si effettua attraverso un'attenta analisi
economico-qualitativa di ciascun caso presentato agli sportelli D3,
ricercando tra gli altri l'elemento più rilevante relativo
all'organizzazione dell'attività economica finalizzata alla
produzione/scambio di beni o servizi: se l'attività svolta non si limita
alla prestazione dell'opera intellettuale, in cui il professionista
gestisce il proprio lavoro tecnico in modo non organizzato ed autonomo,
ma si estende ad una consistente azione di organizzazione, ossia di
coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, allora la
professione intellettuale si configura come attività imprenditoriale.

Qualora da tale analisi si riscontri che l'attività professionale svolta
dal richiedente possiede ?caratteristiche imprenditoriali? tali da
accostarla maggiormente all'attività di impresa che non alla condizione
di ?persona fisica?, l'ammissibilità è legata alla proposta di
un'attività imprenditoriale effettivamente nuova, chiaramente
distinguibile dal lavoro svolto attraverso la libera professione. In
caso contrario la domanda non può essere considerata ammissibile, poiché
si tratterebbe, a parere della Regione, di una trasformazione da una
?forma? di attività economica ad un'altra, lasciando inalterata la
?sostanza?, vale a dire il settore dell'attività.

Se invece si riscontra che l'esercizio della professione intellettuale
precedente/attuale non si inserisce in una attività economica
organizzata e professionale, la domanda è in ogni caso ammissibile ai
servizi e agli strumenti finanziari offerti dalla Misura D3,
indipendentemente da una differenziazione di ambito di attività.

Nel caso in oggetto la richiesta avanzata da parte di un gruppo di
Liberi Professionisti, che intendono creare una nuova impresa per
un'attività analoga a quella già in corso, sarà ammissibile qualora si
verifichi che l'attività svolta non è assimilabile ad attività
imprenditoriale.

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19) Ammissibilità al servizio nel caso si volesse costituire una nuova impresa mediante un "affitto di azienda?.

Il caso della costituzione di una nuova impresa che proceda mediante un
"affitto di azienda" rientra tra i casi ammissibili al servizio.

L'affitto d'azienda è, infatti, un contratto con il quale un soggetto
consente a un terzo il diritto di utilizzare la propria azienda, o un
solo ramo dell'attività, dietro il corrispettivo di un canone.
L'affittuario deve costituire un'impresa per la gestione dell'azienda e
su di esso grava il rischio di gestione della stessa.

L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562. Il codice prevede
una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario, in maniera che
questi abbia da una parte la piena libertà operativa per gestire
l'impresa, ma nello stesso tempo che sia tutelato l'interesse del
locatore, affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà
ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto.

Pertanto l'affittuario:

  • - deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
  • - deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da
    conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle
    normali dotazioni di scorte.

La violazione degli ultimi obblighi o la cessazione arbitraria della
gestione determinano la risoluzione del contratto (art. 2561, comma 3, e
art. 1015, comma 1, cod. civ.).

Il potere-dovere di gestione permette all'affittuario di godere e
disporre dei beni aziendali nei limiti delle esigenze della gestione.
Tale potere sussiste non solo per il cosiddetto capitale circolante (per
esempio: materie prime e sussidiarie - comprese nella voce "C" del
bilancio) ma anche per le immobilizzazioni (per esempio: immobili,
impianti e macchinari - compresi nella voce "B" del bilancio) purché non
venga alterata l'identità e l'efficienza dell'azienda. Pertanto
l'affittuario può immettere nell'azienda nuovi beni che diventano di
proprietà del locatore, ma l'affittuario può disporne per il periodo del
contratto. Il contratto può, però, anche riconoscere al locatore la
possibilità di non rilevare detti beni al termine del periodo di
affitto, che resteranno dunque di proprietà dell'affittuario.

Si ricorda, infine, che l'imprenditore che abbia concesso in affitto
l'unica azienda (concedente) perde lo status di imprenditore per
l'intera durata del contratto di affitto e i corrispettivi relativi al
contratto di affitto di azienda (canone) devono essere considerati quali
redditi diversi e non redditi di impresa (vedi Risoluzione 374 del
28.11.02 dell'Agenzia delle entrate). In tale caso di affitto di
azienda, dunque, la qualifica di imprenditore spetta esclusivamente
all'affittuario, che si fa carico di organizzare il complesso dei beni
ai fini della produzione e dello scambio.

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